UE: Metalli pesanti nei veicoli rottamati – elenco aggiornato delle esenzioni (piombo)
La Commissione UE ha avviato una consultazione pubblica riguardante un aggiornamento della Direttiva sui veicoli fuori uso (ELV) (Direttiva 2000/53/CE).
La proposta di direttiva delegata della Commissione modifica, allo scopo di adeguarlo al progresso tecnico, l'allegato II della direttiva sui veicoli fuori uso per quanto riguarda un'esenzione per applicazioni specifiche contenenti piombo.
La direttiva ELV limita l'uso di determinate sostanze pericolose nei materiali e nei componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003, come previsto all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a). Attualmente i veicoli e le parti di veicoli immessi sul mercato dell'Unione non devono contenere piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente.
L'allegato II della direttiva sui veicoli fuori uso elenca i materiali e i componenti dei veicoli per applicazioni specifiche che sono esentati dalla restrizione sulle sostanze di cui all'articolo 4, paragrafo 2, sui veicoli fuori uso.
Le attuali esenzioni 2(c)(i), 3 e 5(b) nell'allegato II consentono l'uso del piombo nelle leghe di alluminio, leghe di rame e nelle batterie. L'allegato II della direttiva sui veicoli fuori uso prevede che le esenzioni 2(c)(i), 3 e 5(b) siano riviste nel 2021.
La Commissione ha valutato l'esenzione di cui alla voce 2, lettera c), punto i), dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE per quanto riguarda le leghe di alluminio destinate alla lavorazione meccanica alla luce del progresso tecnico e scientifico. Questa valutazione ha portato alla conclusione che esistono alternative adeguate disponibili, ma che è necessario un periodo transitorio per sostituire l'uso del piombo in tutti i materiali e i componenti coperti da tale esenzione. L'uso del piombo nei materiali e nei componenti interessati, compreso il piombo nell'alluminio lavorato, potrebbe essere gradualmente eliminato entro la fine del 2027. È pertanto opportuno prevedere una data di scadenza per tale esenzione.
La Commissione ha valutato l'esenzione di cui alla voce 3 dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE relativa alle leghe di rame alla luce del progresso tecnico e scientifico. Tale valutazione ha portato alla conclusione che non esistono ancora alternative adeguate all'uso del piombo nei materiali e nei componenti coperti da tale esenzione. Tenendo conto dei progressi compiuti nello sviluppo di sostituti del piombo nei materiali e nei componenti interessati, è opportuno prevedere una nuova data di riesame per tale esenzione.
La Commissione ha valutato l'esenzione di cui alla voce 5, lettera b), dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE per quanto riguarda il piombo nelle batterie per applicazioni con batterie non incluse nella voce 5, lettera a), di tale allegato, che riguarda le batterie nei sistemi ad alta tensione, in considerazione del progresso tecnico e scientifico. Questa valutazione ha portato alla conclusione che l'uso del piombo nelle batterie per applicazioni non incluse nella voce 5, lettera a), dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE può essere evitato per alcune applicazioni ma non per le batterie utilizzate in applicazioni a 12 V.
È possibile accedere alla consultazione pubblica e al progetto di direttiva delegata QUI.