EmissioniUE: verifica in servizio delle emissioni di CO2

5 ottobre 20230

UE: verifica in servizio delle emissioni di CO2

 

La Commissione Europea ha pubblicato per informazione una nuova iniziativa per principi guida e criteri per la verifica in servizio delle emissioni di CO2.

L’iniziativa è pronta a stabilire principi guida e criteri per i processi coinvolti nella valutazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri mentre sono in uso, una procedura nota come “verifica in servizio”. Questo requisito è previsto dall’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/631.

Il regolamento (UE) 2019/631 delinea gli standard di prestazione per le emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri. Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, di tale regolamento, le autorità competenti per l'omologazione sono obbligate a verificare, per le famiglie di veicoli di loro competenza, utilizzando campioni di veicoli adeguati e rappresentativi, che i valori di emissione di CO2 e di consumo di carburante registrati nei certificati di la conformità sia in linea con le effettive emissioni di CO2 e il consumo di carburante dei veicoli nell’uso reale. Inoltre, le autorità di omologazione sono tenute a esaminare eventuali strategie impiegate su o relative ai veicoli campionati che migliorano artificialmente le prestazioni del veicolo durante le prove condotte ai fini dell'omologazione.

Il Regolamento Delegato stabilisce i principi guida e i criteri per la formulazione dei processi utilizzati per verificare le emissioni di CO2 in servizio delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri.

L'articolo 3 specifica le condizioni per la selezione delle famiglie di veicoli per la verifica in servizio.

L'articolo 4 delinea i principi guida per lo svolgimento delle prove di verifica in servizio. Queste procedure di prova si basano su quelle utilizzate per l'omologazione delle emissioni come definito nel regolamento UN n. 154, con test aggiuntivi progettati per identificare la presenza di strategie artificiali.

L'articolo 5 garantisce la documentazione e la rendicontazione adeguate da parte dell'autorità di omologazione che concede l'approvazione per le prove di verifica in servizio, insieme ai risultati risultanti.

L'articolo 6 stabilisce il meccanismo di finanziamento delle procedure di verifica in servizio.

Il testo del regolamento è reperibile QUI .

Per saperne di più sulle normative UE relative alle emissioni di CO2 dei veicoli, contattare direttamente l'Institute for Global Automotive Regulatory Research.

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