Dati del veicoloSicurezza del veicoloUE: Nuova bozza di regolamento sui registratori di dati di eventi

28 maggio 2024

UE: Nuova bozza di regolamento sui registratori di dati di eventi

 

La Commissione Europea ha annunciato una nuova consultazione pubblica sulla bozza di regolamento sui registratori di dati di eventi.

I registratori di dati di eventi (EDR) migliorano l'accuratezza e la completezza dei dati per la ricerca e l'analisi degli incidenti. Secondo il Regolamento sulla sicurezza generale (Regolamento (UE) 2019/2144), gli EDR sono progettati esclusivamente per registrare e archiviare parametri e informazioni critici relativi all'incidente immediatamente prima, durante e dopo una collisione. L’obiettivo è fornire dati sugli incidenti più precisi e approfonditi, consentendo agli Stati membri di condurre analisi sulla sicurezza stradale e valutare l’efficacia di misure specifiche.

Gli EDR sono già obbligatori per i nuovi tipi di autovetture e furgoni. Il regolamento sulla sicurezza generale impone inoltre alla Commissione di adottare requisiti tecnici EDR e procedure di prova per i nuovi tipi di veicoli pesanti, che devono essere implementati entro gennaio 2026.

Dal 7 gennaio 2026, i nuovi tipi di veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3 dovranno essere dotati di EDR, mentre tutti i nuovi veicoli seguiranno l'esempio entro il 7 gennaio 2029. Gli studi indicano che gli EDR forniscono preziosi dati sugli incidenti che possono migliorare la sicurezza del veicolo. offrendo approfondimenti sullo stato del veicolo e sul funzionamento del sistema prima, durante e dopo le collisioni. Questi dati aiutano a comprendere meglio le cause e le circostanze degli incidenti e a migliorare i sistemi di sicurezza, riducendo in definitiva gli incidenti.

A seguito del regolamento delegato (UE) 2022/545 della Commissione sugli EDR per i veicoli leggeri (M1 e N1), questo regolamento estende i requisiti alle categorie di veicoli M2, N2, M3 e N3. Le procedure di prova e i requisiti tecnici per l'omologazione EDR sono disciplinati dal regolamento UNECE n. 169, che dovrebbe essere incluso nell'elenco dei requisiti applicabili di cui all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/2144.

Il regolamento UNECE n. 169 specifica gli elementi di dati che gli EDR devono registrare, i formati dei dati, l'acquisizione dei dati, la registrazione, i requisiti di archiviazione a bordo e la sopravvivenza dei dati. Per garantire la protezione dei dati, i produttori devono adottare misure contro la manipolazione dei dati, garantire la disponibilità dei dati attraverso interfacce standardizzate e consentire l’anonimizzazione dei dati. Per supportare queste misure sono necessari requisiti aggiuntivi per il recupero dei dati, la privacy e la sicurezza.

Fino a quando non saranno stabiliti protocolli di comunicazione standardizzati per l’accesso e il recupero dei dati EDR attraverso un atto delegato della Commissione, i produttori dovrebbero fornire alle parti interessate informazioni su come accedere, recuperare e interpretare i dati EDR. I produttori devono inoltre garantire che i dati EDR rimangano anonimi e non vengano segnalati o recuperati insieme ad alcuna informazione relativa a un individuo.

È possibile trovare la consultazione pubblica QUI.

Per saperne di più sulle normative europee sui veicoli e sull'omologazione europea dei veicoli, contatta direttamente l'Institute for Global Automotive Regulatory Research.

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